Art. 1230 c.c.

Novazione oggettiva

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo I — Delle obbligazioni in generale

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Dispositivo — testo vigente

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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