Art. 1204 c.c.

Terzi garanti

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo I — Delle obbligazioni in generale

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Dispositivo — testo vigente

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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