Art. 1200 c.c.

Liberazione dalle garanzie

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo I — Delle obbligazioni in generale

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Dispositivo — testo vigente

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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