Art. 1167 c.c.

Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

Libro Terzo — Della proprietàTitolo VIII — Del possesso

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Dispositivo — testo vigente

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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