Dispositivo — testo vigente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 16/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva