Art. 1037 c.c.

Condizioni per la costituzione della servitù

Libro Terzo — Della proprietàTitolo VI — Delle servitù prediali

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.