Art. 1035 c.c.

Attraversamento di acquedotti

Libro Terzo — Della proprietàTitolo VI — Delle servitù prediali

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.