Nei contenziosi bancari accade spesso che l''usura venga introdotta tardivamente, contando sulla rilevabilità d''ufficio della nullità o sugli esiti di una consulenza tecnica. La Corte d''Appello di Napoli, con la sentenza n. 3246/2026 del 29 aprile 2026, chiarisce che questa strategia non funziona: senza allegazioni specifiche e tempestive, la censura è inammissibile.
Il caso
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Un correntista agiva contro un istituto di credito per l''accertamento negativo di alcuni addebiti, la rideterminazione del saldo di due rapporti (un conto corrente acceso nel 2004 ed estinto nel 2011 e un collegato conto anticipi) e la ripetizione dell''indebito, previa nullità di specifiche clausole. Le contestazioni riguardavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la mancanza di pattuizione scritta di alcuni interessi, i criteri data/valuta e competenze indebite.
Il Tribunale di Avellino rigettava tutte le domande: i contratti erano successivi alla delibera CICR del 2000 e rispettavano la reciprocità nella capitalizzazione, i tassi ultralegali erano pattuiti per iscritto e le spese addebitate con valuta corretta, senza valute fittizie.
In appello il correntista lamentava l''omesso esame del profilo dell''usura, sostenendo che la generica domanda di nullità degli interessi lo comprendesse e che comunque una CTU avesse rilevato il superamento delle soglie.
Rilevabilità d''ufficio non significa esonero dall''allegazione
La Corte ha rigettato l''appello. L''eccezione di usura non era mai stata specificamente allegata nel ricorso introduttivo e non poteva ritenersi implicita nella generica richiesta di nullità degli interessi. La nullità delle clausole usurarie è rilevabile d''ufficio, ma tale rilevabilità presuppone la tempestiva allegazione dei fatti su cui la censura si fonda.
Cosa deve allegare il cliente
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Chi agisce in ripetizione è onerato della prova dell''indebito e dell''illegittimità delle clausole contestate. In materia di usura ciò comporta l''indicazione del tipo contrattuale, della clausola sugli interessi (corrispettivi e moratori) e dei tassi concretamente applicati, dell''eventuale qualità di consumatore, del T.e.g.m. del periodo di riferimento, della percentuale di sforamento e degli ulteriori elementi previsti dal decreto ministeriale rilevante.
La sola produzione di una relazione econometrica di parte, priva di puntuali allegazioni di fatto, non integra questo onere. E la consulenza tecnica d''ufficio non può trasformarsi in uno strumento esplorativo per colmare carenze istruttorie.
Il rilievo dell''errore metodologico nella CTU
La Corte ha ritenuto la censura infondata anche nel merito. La CTU invocata presentava un errore di metodo, avendo utilizzato una categoria di aperture di credito di importo superiore, non supportata da alcuna allegazione o prova documentale sull''esistenza di affidamenti di quell''entità. Applicando la categoria corretta, ogni profilo di usura genetica risultava escluso; quanto all''usura sopravvenuta, è stata ritenuta irrilevante in linea con l''orientamento delle Sezioni Unite.
Perché questa decisione è utile
Per il cliente, la lezione è chiara: la contestazione dell''usura va costruita fin dall''atto introduttivo, con numeri e riferimenti precisi, non come clausola di stile. La scelta della categoria di rilevazione e dell''importo dell''affidamento incide direttamente sull''esito del calcolo.
In concreto significa recuperare per tempo contratti, condizioni economiche, estratti conto completi e documentazione degli affidamenti, e verificare le soglie del periodo prima di avviare il giudizio. Un''analisi preliminare ordinata dei documenti evita di impostare una causa destinata a fermarsi su un problema di allegazione.
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