Introduzione
Nella separazione la casa familiare è spesso uno dei punti più delicati. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 3541/2026 del 3 aprile 2026, ricorda che l’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. è collegata alla tutela dei figli e affronta anche il concetto di intollerabilità della convivenza.
Spazio pubblicitario
La crisi può dipendere da un solo coniuge
Per pronunciare la separazione non è necessario dimostrare che entrambi i coniugi vogliano porre fine alla convivenza. L’intollerabilità può essere valutata in senso soggettivo e può emergere dalla disaffezione e dal distacco anche di uno solo dei coniugi, purché trovino riscontro in fatti obiettivi.
La casa familiare e i figli
Il Tribunale ribadisce che l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337-sexies c.c. non può essere disposta in assenza di figli. La misura non è uno strumento generale di riequilibrio economico tra coniugi, ma è funzionale alla conservazione dell’habitat domestico della prole.
Proprietà e disponibilità dell’immobile
Spazio pubblicitario
Quando non vi sono figli, la disponibilità della casa deve essere valutata secondo i titoli di proprietà, possesso o godimento e non attraverso l’istituto speciale dell’assegnazione familiare.
Perché la distinzione conta
Confondere l’assegnazione della casa con una misura economica può portare a formulare domande non coerenti con la funzione dell’istituto. Le questioni patrimoniali tra coniugi devono essere affrontate con strumenti diversi.
Conclusioni
La sentenza n. 3541/2026 chiarisce che la separazione può essere pronunciata anche quando la frattura dipende dalla volontà di un solo coniuge e che, senza figli, non opera l’assegnazione della casa familiare prevista a tutela della prole.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Brescia – Sentenza n. 3541/2026 del 3 aprile 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/brescia/2026/3541.html
Spazio pubblicitario











