Affidare una pratica a un professionista non elimina il rischio: se l'incarico non viene eseguito, il danno ricade sul cliente. La sentenza n. 142/2026 del Tribunale di Nocera Inferiore spiega quando l'omissione diventa colpa risarcibile e perché, in questi casi, l'assicurazione può non pagare.
Il caso
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Una società destinataria di un avviso di accertamento TARSU di rilevante importo aveva incaricato il proprio commercialista di verificare la pretesa e di proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese e la società chiedeva al professionista di proporre appello.
L'appello non è mai stato proposto, né è stata proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento successivamente notificata. La società ha scoperto le omissioni solo con un preavviso di pignoramento immobiliare e, per evitare conseguenze più gravi, ha accettato una proposta conciliativa con l'ente impositore, versando una somma inferiore alla pretesa originaria ma superiore a quanto riteneva dovuto.
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Il principio: colpa professionale e giudizio prognostico
Il Tribunale ha inquadrato la vicenda nella responsabilità contrattuale del professionista. Il cliente che agisce non deve solo provare il contratto e allegare l'inadempimento: deve dimostrare anche il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento di danno, e tra questo e le conseguenze risarcibili, attraverso un giudizio prognostico fondato sul criterio del "più probabile che non" circa l'esito che avrebbe avuto l'attività omessa.
Nel caso concreto la mancata impugnazione della sentenza e la mancata opposizione all'ingiunzione sono state qualificate come condotta negligente. Rilevata l'erroneità della decisione di primo grado rimasta non impugnata, il giudice ha ritenuto altamente probabile che l'appello e l'opposizione avrebbero evitato il preavviso di pignoramento e la conseguente accettazione di una proposta conciliativa ben superiore all'importo effettivamente dovuto.
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