Affidare una pratica a un professionista non elimina il rischio: se l'incarico non viene eseguito, il danno ricade sul cliente. La sentenza n. 142/2026 del Tribunale di Nocera Inferiore spiega quando l'omissione diventa colpa risarcibile e perché, in questi casi, l'assicurazione può non pagare.
Il caso
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Una società destinataria di un avviso di accertamento TARSU di rilevante importo aveva incaricato il proprio commercialista di verificare la pretesa e di proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese e la società chiedeva al professionista di proporre appello.
L'appello non è mai stato proposto, né è stata proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento successivamente notificata. La società ha scoperto le omissioni solo con un preavviso di pignoramento immobiliare e, per evitare conseguenze più gravi, ha accettato una proposta conciliativa con l'ente impositore, versando una somma inferiore alla pretesa originaria ma superiore a quanto riteneva dovuto.
Il principio: colpa professionale e giudizio prognostico
Il Tribunale ha inquadrato la vicenda nella responsabilità contrattuale del professionista. Il cliente che agisce non deve solo provare il contratto e allegare l'inadempimento: deve dimostrare anche il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento di danno, e tra questo e le conseguenze risarcibili, attraverso un giudizio prognostico fondato sul criterio del "più probabile che non" circa l'esito che avrebbe avuto l'attività omessa.
Nel caso concreto la mancata impugnazione della sentenza e la mancata opposizione all'ingiunzione sono state qualificate come condotta negligente. Rilevata l'erroneità della decisione di primo grado rimasta non impugnata, il giudice ha ritenuto altamente probabile che l'appello e l'opposizione avrebbero evitato il preavviso di pignoramento e la conseguente accettazione di una proposta conciliativa ben superiore all'importo effettivamente dovuto.
Il danno riconosciuto
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Il Tribunale ha liquidato 108.996,97 euro oltre interessi, pari a quanto versato per estinguere l'obbligo tributario. Non sono stati riconosciuti né il compenso del nuovo professionista, di cui non era provato il pagamento, né gli ulteriori danni lamentati, rimasti privi di prova: un promemoria sul fatto che anche nelle cause di responsabilità professionale ogni voce va documentata.
La polizza claims made non copre ciò che si sapeva già
Il professionista aveva chiamato in causa la propria compagnia. La polizza, in forma claims made, subordinava l'operatività della garanzia alla dichiarazione dell'assicurato di non aver ricevuto richieste risarcitorie e di non essere a conoscenza di elementi tali da far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.
Pur non essendo pervenuta alcuna richiesta formale prima della stipula, il Tribunale ha accertato che il professionista era consapevole della mancata proposizione del gravame. Richiamato l'obbligo di uberrima bona fides gravante sull'assicurato ex artt. 1892 e 1893 c.c., ha ritenuto la conoscenza pregressa non comunicata una violazione dei doveri di lealtà e correttezza, con conseguente inoperatività della copertura e rigetto della domanda di manleva.
Perché questa decisione è utile
Per il cliente: conservare per iscritto il conferimento dell'incarico e le sollecitazioni, e chiedere riscontro degli adempimenti, è ciò che rende dimostrabile l'omissione. Il danno risarcibile è quello che, con ragionevole probabilità, si sarebbe evitato.
Per il professionista: al momento di stipulare o rinnovare una polizza claims made, ogni situazione potenzialmente critica già nota va dichiarata. Il silenzio non protegge, anzi fa venire meno proprio la garanzia quando serve.
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