Un credito accertato, un pignoramento presso terzi già istruito e, all'ultimo passaggio, l'assegnazione negata perché il terzo pignorato — un Comune — ha dichiarato dissesto finanziario. La sentenza n. 997/2021 del Tribunale di Marsala chiarisce che questa conclusione è errata.
Il caso
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Una creditrice aveva pignorato presso vari terzi, tra cui un Comune, i crediti vantati da un ente assistenziale suo debitore. Nella procedura erano intervenute due professioniste, creditrici del medesimo ente in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto.
Il Comune, terzo pignorato, aveva reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. contestata dalla creditrice perché in contrasto con quanto lo stesso ente aveva dichiarato in altre procedure esecutive. Si apriva così il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., nel quale il Comune, pur costituito e pur onerato dal giudice dell'esecuzione di depositare la documentazione sul rapporto di debito-credito, restava del tutto inerte.
L'ordinanza opposta
Il giudice dell'esecuzione accertava l'obbligo del terzo nei confronti sia della pignorante sia delle intervenute, ma dichiarava d'ufficio improcedibile la procedura esecutiva, richiamando lo stato di dissesto del Comune e l'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). L'assegnazione delle somme, pur accertate come dovute, veniva quindi negata.
Il principio: l'art. 248 TUEL riguarda l'ente debitore, non il terzo pignorato
Il Tribunale, adito con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha ritenuto fondata la doglianza. La norma richiamata stabilisce che dalla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
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Nel caso concreto mancava il presupposto essenziale: l'azione esecutiva non era stata intrapresa contro il Comune, ma contro l'ente assistenziale. Il Comune era soltanto terzo pignorato, gravato dell'obbligo di dichiarare ex art. 547 c.p.c. quali somme fosse tenuto a corrispondere al debitore esecutato. Il suo dissesto, quindi, non poteva paralizzare una procedura rivolta contro un soggetto diverso.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la domanda e revocato l'ordinanza nella parte in cui dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione, rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo, con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate ai minimi in considerazione del valore effettivo della controversia.
Perché questa decisione è utile
Per il creditore: quando l'ente pubblico compare nella procedura come terzo pignorato e non come debitore, il dissesto non è un ostacolo. Conviene documentare le incongruenze delle dichiarazioni di terzo e sollecitare l'accertamento ex art. 549 c.p.c.
Sul piano processuale, la decisione ricorda anche che l'opposizione agli atti esecutivi ha un oggetto circoscritto: sono impugnabili solo le statuizioni tempestivamente opposte, e il thema decidendum resta limitato a quelle.
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