Introduzione
Il periodo di prova consente alle parti di verificare concretamente la convenienza del rapporto prima che esso si stabilizzi. Proprio per questa funzione, però, il patto deve essere stipulato prima dell’inizio della prestazione. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 931/2026 del 10 febbraio 2026, affronta le conseguenze di un patto sottoscritto quando il lavoratore aveva già iniziato a prestare attività.
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Perché il momento della firma è decisivo
Il patto di prova non serve a consentire al datore di valutare retroattivamente un rapporto già iniziato. La sua funzione richiede che entrambe le parti sappiano fin dall’inizio che la prestazione viene svolta in regime di prova. Se l’accordo viene sottoscritto successivamente, viene meno proprio la ragione giuridica che giustifica la speciale libertà di recesso collegata al periodo di prova.
Le conseguenze sul licenziamento
Il Tribunale ha ritenuto nullo il patto stipulato dopo l’inizio dell’attività. Di conseguenza, il recesso datoriale fondato sulla mancata conferma in prova non può essere trattato come un normale recesso durante il periodo di prova. Deve invece essere valutato secondo le regole applicabili al licenziamento ordinario.
Il fatto posto a base del recesso
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Quando il patto è invalido, viene meno il presupposto giuridico utilizzato per sciogliere il rapporto. La decisione collega questa circostanza all’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, con conseguenze sulla tutela riconoscibile al lavoratore.
La tutela nelle imprese di minori dimensioni
La pronuncia affronta anche il regime indennitario applicabile quando il datore non raggiunge i requisiti dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale richiama gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale relativa al limite massimo di sei mensilità previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, evidenziando che la determinazione dell’indennità deve essere effettuata secondo il quadro normativo risultante dopo l’intervento della Corte costituzionale.
Cosa deve controllare il lavoratore
Quando viene comunicato un recesso durante un presunto periodo di prova è utile verificare immediatamente la data di effettivo inizio della prestazione, la data di sottoscrizione del contratto, l’eventuale presenza di comunicazioni precedenti e il testo esatto della clausola.
Anche pochi giorni di differenza possono essere decisivi. Badge, turni, email, messaggi, buste paga e comunicazioni obbligatorie possono aiutare a ricostruire quando il rapporto sia realmente iniziato e se il patto fosse già stato validamente sottoscritto.
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