Introduzione
L’opposizione a decreto ingiuntivo non capovolge le regole sostanziali sull’onere della prova. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20889/2026 del 20 giugno 2026, ribadisce che il creditore opposto deve dimostrare il fondamento della propria pretesa e chiarisce come si prova il compenso per variazioni intervenute durante un appalto.
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Chi deve provare il credito
Nel giudizio di opposizione il debitore assume formalmente il ruolo di attore, ma il creditore resta attore in senso sostanziale. Per questo deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre al debitore spetta dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Le variazioni decise dall’appaltatore
Se le modifiche all’opera derivano dall’iniziativa dell’appaltatore, la disciplina richiede che siano autorizzate dal committente per iscritto. In mancanza della prova dell’autorizzazione, la richiesta economica per i lavori extra può incontrare ostacoli.
Le variazioni richieste dal committente
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Diversa è la situazione quando le variazioni siano state ordinate dal committente. In questa ipotesi l’appaltatore può dimostrare con i mezzi di prova consentiti che la modifica era stata effettivamente richiesta.
La contestazione deve essere precisa
La Cassazione ricorda anche che stabilire se un fatto sia stato contestato o meno è attività interpretativa riservata al giudice di merito. Per questo le difese devono essere formulate in modo chiaro, evitando contestazioni generiche che potrebbero essere considerate insufficienti.
Documentare gli extra lavori
Ordini di servizio, email, messaggi, SAL, preventivi integrativi e verbali possono diventare decisivi per ricostruire chi abbia richiesto una variazione e con quali modalità. La documentazione raccolta durante il rapporto è spesso più efficace di una ricostruzione successiva.
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