Introduzione
Le note scritte che sostituiscono l’udienza non sono uno spazio illimitato per introdurre nuove difese. La sentenza n. 255/2026 del Tribunale di Massa del 26 marzo 2026 chiarisce la funzione dell’art. 127-ter c.p.c. e i limiti derivanti dal rispetto del contraddittorio.
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A cosa servono le note
Le note sono destinate principalmente a istanze, conclusioni e brevi repliche compatibili con la fase processuale. Non possono essere utilizzate per recuperare memorie difensive che avrebbero dovuto essere depositate entro un termine precedente specificamente concesso dal giudice.
Il principio del contraddittorio
Introdurre argomenti nuovi quando la controparte non dispone più di uno spazio adeguato per replicare può violare il diritto di difesa. Per questo il giudice può dichiarare inammissibili le parti delle note che travalicano la funzione loro assegnata.
Termini e preclusioni
La digitalizzazione e la trattazione scritta non cancellano il sistema delle preclusioni. Ogni atto deve essere utilizzato per lo scopo previsto e nella fase corretta. La possibilità tecnica di inserire un lungo testo nelle note non significa che quel contenuto sia processualmente ammissibile.
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Mediazione e terzo chiamato
La pronuncia affronta anche la condizione di procedibilità, escludendo che l’obbligo relativo al rapporto principale debba essere automaticamente esteso alle domande contro il terzo chiamato. Una diversa soluzione rischierebbe di rallentare il giudizio senza un reale beneficio conciliativo.
Come evitare contestazioni
Prima di depositare note ex art. 127-ter è utile rileggere i provvedimenti del giudice e verificare quali attività siano consentite in quella fase. Se un termine per memorie è già scaduto, non si dovrebbe utilizzare la trattazione scritta per introdurre ciò che avrebbe dovuto essere dedotto prima.
Conclusioni
La trattazione scritta richiede la stessa disciplina dell’udienza tradizionale. Forma digitale e flessibilità organizzativa non autorizzano a superare termini e preclusioni del processo.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Massa – Sentenza n. 255/2026 del 26 marzo 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/massa/2026/255.html
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