Introduzione
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo soggette a mediazione obbligatoria, sbagliare parte onerata o organismo può compromettere il giudizio. La sentenza n. 843/2026 del Tribunale di Avellino del 22 aprile 2026 affronta entrambi i profili.
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Chi deve promuovere la mediazione
La pronuncia ribadisce che, nelle controversie monitorie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, cioè sul creditore che ha ottenuto il decreto. In mancanza, la domanda monitoria può essere dichiarata improcedibile e il decreto revocato.
La sede dell’organismo
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo diverso accordo tra le parti. La scelta dell’organismo non è quindi un dettaglio puramente organizzativo.
Il rischio dell’organismo territorialmente incompetente
Secondo la sentenza, l’esperimento della procedura davanti a un organismo territorialmente non competente può non soddisfare la condizione di procedibilità. Prima del deposito occorre quindi verificare il foro della causa e non scegliere l’organismo solo per comodità.
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Decreto ingiuntivo e processo di opposizione
L’opposizione apre un giudizio a cognizione piena nel quale il creditore resta attore in senso sostanziale. Anche la disciplina della mediazione deve essere letta tenendo conto di questa posizione, non soltanto della veste formale assunta dalle parti nell’atto di opposizione.
Come evitare errori
È necessario controllare materia, foro competente, termini fissati dal giudice, organismo prescelto, inviti alle parti e verbale conclusivo. Una procedura avviata ma giuridicamente inidonea può non salvare la domanda.
Conclusioni
La mediazione obbligatoria richiede attenzione tanto al soggetto che la attiva quanto al luogo in cui viene promossa. Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo un errore procedurale può incidere direttamente sulla sorte del decreto.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Avellino – Sentenza n. 843/2026 del 22 aprile 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/avellino/2026/843.html
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