Introduzione
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo soggette a mediazione obbligatoria, sbagliare parte onerata o organismo può compromettere il giudizio. La sentenza n. 843/2026 del Tribunale di Avellino del 22 aprile 2026 affronta entrambi i profili.
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Chi deve promuovere la mediazione
La pronuncia ribadisce che, nelle controversie monitorie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, cioè sul creditore che ha ottenuto il decreto. In mancanza, la domanda monitoria può essere dichiarata improcedibile e il decreto revocato.
La sede dell’organismo
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La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo diverso accordo tra le parti. La scelta dell’organismo non è quindi un dettaglio puramente organizzativo.
Il rischio dell’organismo territorialmente incompetente
Secondo la sentenza, l’esperimento della procedura davanti a un organismo territorialmente non competente può non soddisfare la condizione di procedibilità. Prima del deposito occorre quindi verificare il foro della causa e non scegliere l’organismo solo per comodità.
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