Introduzione
Nella mediazione obbligatoria, il rispetto dei termini e la partecipazione delle parti producono conseguenze processuali concrete. La sentenza n. 2095/2026 del Tribunale di Napoli del 9 febbraio 2026 affronta il momento in cui la procedura si considera tempestivamente avviata e gli effetti dell’assenza ingiustificata.
Spazio pubblicitario
Il deposito della domanda
La sentenza afferma che, quando il giudice assegna un termine per attivare la mediazione, l’onere può ritenersi assolto con il deposito della domanda presso l’organismo entro quel termine. Non è necessario che entro la stessa data sia già perfezionata la comunicazione alla controparte.
La partecipazione non è facoltativa
Spazio pubblicitario
Una volta avviata la procedura, l’assenza ingiustificata può comportare conseguenze economiche. Il giudice può applicare la sanzione prevista dalla disciplina vigente, collegata al contributo unificato dovuto per il giudizio.
La mediazione deve essere effettiva
L’istituto non è pensato come un adempimento meramente burocratico. Documentare convocazione, presenza, eventuali ragioni di impedimento e contenuto del verbale finale è importante sia per la procedibilità sia per evitare conseguenze derivanti da una mancata partecipazione non giustificata.
Spazio pubblicitario











