Introduzione
L’agente immobiliare non ha il solo compito di mettere in contatto venditore e acquirente. La sentenza n. 894/2026 del Tribunale di Nola del 5 marzo 2026 affronta la responsabilità del mediatore quando un’informazione rilevante sul regime dell’immobile non viene comunicata all’acquirente.
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Il dovere di informazione
Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti le circostanze conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale che possano incidere sulla sicurezza o convenienza dell’affare. Il dovere assume particolare importanza quando l’informazione riguarda vincoli giuridici o economici dell’immobile.
Informazioni presenti nella documentazione
La vicenda esaminata valorizza la conoscibilità del regime edilizio dell’immobile e il collegamento con un prezzo massimo di acquisto. Quando una circostanza emerge dalla documentazione utilizzata nella trattativa, diventa difficile sostenere che essa fosse irrilevante o estranea al dovere professionale di informazione.
Non basta consegnare un modulo
La tutela dell’acquirente non può ridursi alla presenza di formule generiche in moduli prestampati. Se un vincolo è idoneo a incidere in modo significativo sul valore o sulle condizioni dell’operazione, deve essere portato chiaramente a conoscenza della parte che sta assumendo l’impegno.
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Cosa deve controllare l’acquirente
Proposta, visure, titolo di provenienza, convenzioni urbanistiche, regime edilizio, eventuali limiti alla circolazione o al prezzo e dichiarazioni dell’agenzia devono essere esaminati prima di versare somme rilevanti o sottoscrivere impegni difficili da sciogliere.
La responsabilità del mediatore
Per ottenere un risarcimento occorre comunque ricostruire inadempimento, danno e nesso causale. Non ogni irregolarità dell’operazione produce automaticamente responsabilità dell’agenzia, ma l’omessa informazione su una circostanza determinante può diventare il fulcro della controversia.
Conclusioni
La pronuncia ricorda che la mediazione immobiliare è un’attività professionale fondata anche sulla corretta informazione. Documentare ciò che è stato comunicato alle parti protegge sia il cliente sia il mediatore.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Nola – Sentenza n. 894/2026 del 5 marzo 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/nola/2026/894.html
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