Introduzione
Nel diritto del lavoro non basta dimostrare che il dipendente abbia tenuto una condotta disciplinarmente rilevante. Occorre anche verificare se quella condotta sia abbastanza grave da giustificare il licenziamento. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 32/2026 del 9 gennaio 2026, affronta proprio il rapporto tra fatto contestato, contrattazione collettiva e proporzionalità della sanzione.
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Il fatto disciplinare e la sanzione
La decisione riguarda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetto al d.lgs. n. 23/2015. Il Tribunale ha evidenziato che, quando la contrattazione collettiva non considera i fatti accertati sufficienti a giustificare la massima sanzione disciplinare, il licenziamento per giusta causa può risultare illegittimo.
Questo passaggio è importante perché distingue due piani diversi. Un comportamento può essere realmente avvenuto e può anche rappresentare un inadempimento, ma ciò non significa necessariamente che il rapporto fiduciario sia compromesso al punto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Il ruolo del contratto collettivo
Il contratto collettivo costituisce un parametro importante nella valutazione della proporzionalità. Le previsioni disciplinari aiutano a capire quali comportamenti siano normalmente ricondotti a sanzioni conservative e quali possano invece giustificare il recesso. Il giudice deve comunque valutare il caso concreto, ma la disciplina collettiva rappresenta un riferimento che non può essere ignorato.
Il licenziamento ritorsivo è una questione diversa
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La sentenza affronta anche il tema della ritorsione. Il fatto che un licenziamento risulti sproporzionato o illegittimo non lo rende automaticamente ritorsivo. La natura ritorsiva richiede che l’intento di reazione del datore costituisca la ragione determinante ed esclusiva del recesso. Se i fatti contestati conservano una reale valenza disciplinare, anche se insufficiente per la sanzione massima, occorre distinguere l’illegittimità dalla nullità per ritorsione.
Le conseguenze dell’illegittimità
Nel regime esaminato dal Tribunale, la sproporzione della sanzione ha determinato l’estinzione del rapporto con il riconoscimento della tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015. La tutela applicabile dipende però sempre dal regime normativo del rapporto, dalla data di assunzione, dalle dimensioni del datore e dal tipo di vizio accertato.
Come si valuta un licenziamento disciplinare
Per verificare la legittimità di un licenziamento occorre partire dalla lettera di contestazione, dalle giustificazioni del lavoratore e dalla lettera di recesso. Vanno poi confrontati il fatto realmente provato, le previsioni del contratto collettivo, i precedenti disciplinari e le circostanze concrete.
La proporzionalità non è un giudizio astratto. Conta la natura della mansione, il grado di responsabilità, l’intensità dell’inadempimento, l’eventuale reiterazione e l’effetto della condotta sul rapporto fiduciario. È proprio questo insieme di elementi che consente di distinguere un illecito disciplinare da una giusta causa di licenziamento.
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