Nel leasing immobiliare la funzione concreta del bene conta
Quando una controversia riguarda un immobile acquistato e contestualmente concesso in leasing, la destinazione concreta del bene può assumere rilievo. Non sempre è sufficiente richiamare in astratto l’attività dell’impresa: occorre verificare se l’immobile fosse effettivamente destinato o funzionale all’attività esercitata.
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Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Napoli
La sentenza n. 5295/2026 del 7 luglio 2026 ha esaminato una vicenda relativa alla vendita di un immobile e alla contestuale locazione finanziaria. Dalla decisione emerge il confronto tra le caratteristiche del bene, la sua destinazione ad autorimessa, l’attività svolta dalla società utilizzatrice e le risultanze della consulenza tecnica.
La prova della strumentalità
La strumentalità non può essere presunta soltanto perché il contratto è stato concluso da un’impresa. È necessario guardare all’utilizzo concreto, alle caratteristiche del bene e al collegamento funzionale con l’attività. Documenti societari, autorizzazioni, destinazione urbanistica, contratti e risultanze tecniche possono assumere rilievo nella ricostruzione.
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Il ruolo della consulenza tecnica
Nelle controversie immobiliari il CTU può fornire elementi utili su valore, caratteristiche e condizioni del bene, ma non sostituisce l’onere delle parti di allegare i fatti rilevanti. La consulenza deve essere letta insieme ai documenti contrattuali e alle circostanze già introdotte nel processo.
Perché la perizia di parte non basta da sola
Una perizia predisposta unilateralmente può sostenere la posizione della parte, ma non ha automaticamente lo stesso valore di un accertamento svolto nel contraddittorio processuale. Per questo è utile verificare quali dati utilizzi, a quale momento storico faccia riferimento e se siano coerenti con gli altri elementi disponibili.
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