Il conduttore può agire, ma deve provare il danno
Chi vive in un immobile in locazione può subire direttamente le conseguenze di infiltrazioni provenienti da parti comuni. La posizione del conduttore non esclude la possibilità di chiedere tutela, ma la domanda risarcitoria deve essere costruita dimostrando danno e collegamento con la cosa in custodia.
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La decisione del Tribunale di Roma
La sentenza n. 7098/2026 del 6 maggio 2026 ha esaminato la domanda di un conduttore che attribuiva al condominio fenomeni infiltrativi nell’appartamento e chiedeva il risarcimento di danni e disagio abitativo.
Responsabilità da custodia e nesso causale
Per invocare l’art. 2051 c.c. il danneggiato deve dimostrare il rapporto causale tra la cosa custodita e il danno. Solo dopo questa prova il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito. L’origine dell’infiltrazione deve quindi essere individuata con sufficiente precisione.
Il danno non coincide con l’esistenza dell’infiltrazione
La presenza di umidità o acqua non prova automaticamente tutte le somme richieste. Costi di ripristino, danni ai beni, perdita di godimento e ulteriori pregiudizi devono essere allegati e dimostrati separatamente.
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Il ruolo della prova tecnica
Relazioni tecniche, fotografie, sopralluoghi e CTU possono essere decisivi per individuare la provenienza del fenomeno. È importante però che la parte abbia allegato correttamente i fatti e conservato lo stato dei luoghi per quanto possibile.
Cosa fare alle prime infiltrazioni
Il conduttore dovrebbe segnalare subito il problema al locatore e all’amministratore, documentare l’evoluzione dei danni e consentire gli accertamenti. Interventi effettuati senza documentare la situazione originaria possono rendere più difficile la prova successiva.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Roma, Sentenza n. 7098/2026 del 6 maggio 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/roma/2026/7098.html
Nota editoriale: il testo non attribuisce alla decisione circostanze ulteriori rispetto alla fonte verificata.
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