Il decreto ingiuntivo per una parcella professionale arriva spesso dal tribunale della città del professionista. Ma se il cliente è un consumatore, quella scelta può far cadere l'intero provvedimento. Lo conferma il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 3264/2026 del 24 luglio 2026.
Il caso
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Due sorelle, studentesse universitarie residenti in un'altra città, si opponevano al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Catanzaro aveva loro ingiunto il pagamento di competenze professionali a un architetto, per un incarico relativo alla ristrutturazione della copertura di un immobile. Al ricorso monitorio erano allegati parcella vistata dall'Ordine, raccomandata, fatture pro-forma e nota spese.
Le opponenti eccepivano in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale, invocando il foro esclusivo del consumatore, e contestavano nel merito l'operato del professionista e la quantificazione dei compensi, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento. Il professionista opposto sosteneva invece la competenza del giudice adito richiamando l'art. 20 c.p.c. e, in subordine, l'art. 66-bis del codice del consumo.
Il principio: foro del consumatore inderogabile
Il Tribunale ha ritenuto la questione pregiudiziale assorbente. Ricorrevano tutti i presupposti del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005: le opponenti erano persone fisiche residenti fuori dal circondario, circostanza non contestata e confermata dal luogo di notifica del decreto, e avevano conferito l'incarico per scopi connessi a esigenze della vita quotidiana. Il foro del consumatore prevale su ogni altra previsione di competenza e opera sul piano processuale.
È stata disattesa la tesi fondata sull'art. 66-bis cod. cons.: il Tribunale ha condiviso il principio secondo cui il domicilio rilevante è solo quello che il consumatore può eleggere nel contratto al momento della conclusione, ai sensi dell'art. 47 c.c., e non il domicilio eletto ai fini processuali.
La decisione: il decreto ingiuntivo viene revocato
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Accolta l'eccezione, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo opposto: la declaratoria di incompetenza in sede di opposizione non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma implica necessariamente l'invalidità del decreto. Ciò che prosegue davanti al giudice competente è un ordinario giudizio di cognizione sull'accertamento del credito, da riassumere ex art. 50 c.p.c. entro il termine perentorio di tre mesi.
Le spese e il peso della condotta processuale
Trattandosi di provvedimento con natura decisoria, il giudice ha statuito anche sulle spese, valutando la condotta delle parti. Le opponenti avevano sollevato l'eccezione nell'atto di citazione, ma non l'avevano più coltivata per tutta la fase di trattazione e istruzione, riproponendola solo negli atti conclusivi: condotta non idonea a precludere l'esame della questione, ma valutabile ai fini delle spese. Il professionista opposto, dal canto suo, aveva difeso la competenza con argomentazioni ritenute inconsistenti. Esito: spese compensate per un terzo e i restanti due terzi a carico dell'opposto.
Perché questa decisione è utile
Per il cliente-consumatore: l'eccezione di incompetenza va sollevata nell'atto di opposizione, entro i termini, e va coltivata fino alla decisione. È spesso la via più rapida per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
Per il professionista: prima di depositare un ricorso monitorio occorre verificare se il cliente sia un consumatore e dove risieda. Un errore di foro non fa perdere il credito, ma fa perdere tempo, il decreto e buona parte delle spese.
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