Fideiussione specifica e omnibus non sono la stessa cosa
Nel contenzioso bancario le contestazioni fondate sul provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 sono frequenti. Un errore ricorrente consiste però nel considerare automaticamente applicabile quella vicenda a qualsiasi garanzia. Il primo controllo da compiere riguarda invece il tipo di fideiussione concretamente sottoscritta.
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La decisione del Tribunale di Genova
Con sentenza n. 3345/2026 del 10 luglio 2026, il Tribunale di Genova ha esaminato una fideiussione qualificata come specifica e ha evidenziato che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 riguardava lo schema delle fideiussioni omnibus. La distinzione incide direttamente sul modo in cui deve essere costruita un’eventuale eccezione di nullità.
Perché serve il contratto concreto
Prima di richiamare clausole ABI è necessario leggere integralmente il testo della garanzia, verificare quale obbligazione sia garantita, l’importo massimo, la durata e le clausole effettivamente sottoscritte. Non basta che alcune formulazioni assomiglino a quelle di altri modelli: occorre dimostrare la concreta pertinenza della contestazione rispetto al contratto di causa.
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Nullità totale o parziale
Anche quando una clausola presenti un problema di validità, la conseguenza non è necessariamente la caducazione dell’intera garanzia. Va verificato se il vizio colpisca una singola pattuizione e se il contratto possa continuare a produrre effetti senza quella clausola. La distinzione tra nullità totale e parziale è quindi uno dei passaggi centrali del contenzioso.
L’onere di allegazione e prova
Chi contesta una fideiussione deve indicare con precisione le clausole, il modello contrattuale e gli elementi su cui fonda la domanda o l’eccezione. Le contestazioni generiche possono risultare insufficienti. È quindi utile ricostruire il fascicolo partendo dal documento originale e non da formule standard tratte da altri giudizi.
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