L'amministratore che garantisce personalmente il leasing della propria società spesso confida, in caso di contenzioso, nelle tutele pensate per i consumatori o nella nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI. La sentenza n. 5907/2026 del Tribunale di Milano spiega perché in questo scenario quelle difese non funzionano.
Il caso
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Un istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo contro il fideiussore di un contratto di locazione finanziaria. Il garante proponeva opposizione deducendo la duplicazione del titolo giudiziale e la violazione del ne bis in idem, l'incompetenza territoriale, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c., contestazioni sul quantum e l'usurarietà dei tassi, oltre all'illegittimità dell'ammortamento alla francese.
Nessuna duplicazione del titolo
Il Tribunale ha accertato che la banca aveva già agito in altro foro per crediti derivanti da diversi contratti di leasing, limitando espressamente la domanda verso il garante alla parte di competenza di quel foro, in applicazione della clausola contrattuale che radicava a Milano la competenza per il credito oggetto di causa. Nessuna duplicazione, dunque, ma una legittima ripartizione delle azioni.
Il principio: il garante-professionista non è consumatore
Il punto decisivo è la qualificazione del fideiussore: aveva sottoscritto la garanzia nella qualità di legale rappresentante della società utilizzatrice del leasing, quindi come professionista. Da qui discendono due conseguenze: la clausola sul foro competente è valida, perché non opera il foro del consumatore; e non è invocabile la disciplina consumeristica.
È stata respinta anche l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust: il modello ABI e il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 riguardano le fideiussioni omnibus, non le garanzie prestate per uno specifico affare, come la garanzia di un determinato contratto di leasing, in cui il debito garantito origina da negozi determinati e non da operazioni indeterminate.
Art. 1957 c.c.: la richiesta stragiudiziale evita la decadenza
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Il Tribunale ha accertato che la banca aveva avanzato tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento anche nei confronti del garante entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.: richiesta idonea a paralizzare ogni forma di decadenza dall'azione di garanzia. È stata inoltre ritenuta valida — e non vessatoria — la clausola di deroga a quel termine, specificamente approvata per iscritto.
Quantum, clausola risolutiva e tassi
È stata giudicata legittima la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, riconosce al concedente la somma dei canoni maturati fino alla scadenza, il prezzo di opzione d'acquisto e le spese, con decurtazione di quanto ricavato dalla vendita o diversa collocazione del bene: previsione conforme all'art. 1526 c.c. e all'art. 1, comma 138, della legge n. 124/2017, senza squilibrio a danno dell'utilizzatore.
Il valore di realizzo del bene era stato determinato secondo un parametro oggettivo concordato tra le parti e il veicolo era rimasto nella disponibilità dell'utilizzatrice, che lo aveva poi acquistato: nessuna negligenza del concedente. Le censure su usura e ammortamento alla francese sono state disattese per difetto di supporto probatorio.
Perché questa decisione è utile
Per chi firma: la garanzia prestata come amministratore va valutata prima, non dopo. Le tutele del consumatore e le contestazioni seriali sul modello ABI difficilmente reggono quando la fideiussione è collegata a uno specifico contratto.
Per chi contesta un decreto ingiuntivo bancario: le eccezioni su tassi e ammortamento richiedono allegazioni puntuali e prova tecnica, non formule generiche.
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