Opporsi a un decreto ingiuntivo richiede contestazioni concrete
Quando il creditore agisce contro il fideiussore con decreto ingiuntivo, il garante può sollevare eccezioni relative al credito principale e alla garanzia. Tuttavia ogni contestazione deve essere collegata ai fatti del rapporto e accompagnata dalla documentazione necessaria.
Spazio pubblicitario
Il caso esaminato
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 360/2026 del 6 febbraio 2026, ha esaminato un’opposizione nella quale venivano dedotte, tra le altre questioni, l’applicazione dell’art. 1957 c.c. e la nullità della fideiussione per asserita violazione della disciplina sulle intese anticoncorrenziali. La controversia evidenzia la necessità di distinguere le diverse eccezioni e i relativi presupposti.
Credito principale e posizione del garante
Prima di affrontare le clausole della fideiussione è necessario verificare l’esistenza e l’ammontare del credito garantito. Contratti di finanziamento, estratti, conteggi e pagamenti costituiscono la base della ricostruzione. Una questione sulla garanzia può diventare irrilevante se il credito principale non è provato oppure può assumere rilievo solo dopo che il credito sia stato accertato.
Spazio pubblicitario
Art. 1957 c.c. e iniziative del creditore
L’eccezione collegata all’art. 1957 richiede di ricostruire scadenze e iniziative giudiziali o stragiudiziali. Non è sufficiente invocare la norma: bisogna indicare quali termini sarebbero decorsi e perché le attività del creditore non sarebbero state idonee a conservare la garanzia.
Le clausole ABI
Anche la contestazione anticoncorrenziale richiede un esame del contratto concreto. Occorre verificare se le clausole contestate coincidano con quelle rilevanti, se il tipo di fideiussione rientri nell’ambito della questione e quale effetto giuridico venga richiesto.
Spazio pubblicitario











