Introduzione
La fattura è spesso il documento principale utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo, ma nel successivo giudizio di opposizione il suo valore cambia. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2886/2026 dell’11 maggio 2026, chiarisce l’onere della prova e affronta anche gli effetti dell’accettazione dell’opera nell’appalto.
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Il creditore deve provare la pretesa
Nel giudizio di opposizione l’opposto è attore in senso sostanziale. Deve quindi fornire prova piena dei fatti costitutivi del credito, mentre al debitore spetta dimostrare fatti estintivi o modificativi.
Il valore della fattura
La fattura è un documento formato unilateralmente dal creditore. Quando il rapporto contrattuale è contestato, non costituisce da sola prova legale dell’esistenza del contratto e dell’esecuzione delle prestazioni, ma può assumere valore indiziario insieme ad altri elementi.
L’accettazione dell’opera
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In materia di appalto, l’accettazione dell’opera da parte del committente può essere anche tacita e desumibile da comportamenti concludenti. L’accettazione senza riserve può escludere la responsabilità dell’appaltatore per vizi conosciuti o riconoscibili.
La riserva va provata
Se il committente sostiene di avere accettato l’opera con riserva, deve dimostrare tale circostanza. Contestazioni scritte, verbali e comunicazioni tempestive assumono quindi particolare importanza.
Conclusioni
La sentenza n. 2886/2026 ricorda che il decreto ingiuntivo non cristallizza la prova del credito: nell’opposizione il rapporto deve essere dimostrato e, nell’appalto, l’accettazione dell’opera può incidere profondamente sulle contestazioni per vizi.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Salerno – Sentenza n. 2886/2026 dell’11 maggio 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/salerno/2026/2886.html
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