Introduzione
Due sentenze non devono essere scritte nello stesso modo per integrare una doppia conforme. Con l’ordinanza n. 15191/2026 del 20 maggio 2026, la Cassazione chiarisce che ciò che conta è la coincidenza sostanziale dell’iter logico seguito sui fatti principali, anche se il giudice d’appello aggiunge argomenti di rafforzamento.
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Il criterio sostanziale
La doppia conforme non richiede una sovrapposizione letterale delle motivazioni. Occorre verificare se primo e secondo grado abbiano fondato la decisione sulla medesima ricostruzione dei fatti determinanti. Un’aggiunta argomentativa non rende per ciò solo diversa la base fattuale della sentenza.
L’onere di chi ricorre
Per sostenere che la preclusione non opera, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e quelle dell’appello e dimostrare la loro effettiva divergenza. La semplice affermazione che la motivazione di secondo grado sia più ampia non è sufficiente.
Omesso esame e fatto storico
La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa risposta a una tesi difensiva né la mancata considerazione espressa di ogni elemento istruttorio.
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Perché questo incide sulla strategia processuale
Prima di proporre ricorso occorre capire se la doglianza riguarda davvero un fatto non esaminato oppure una diversa lettura delle prove. Nel secondo caso la censura tende a chiedere una rivalutazione del merito che la Cassazione non può effettuare.
Un metodo di confronto tra le due sentenze
Può essere utile isolare per ciascun grado i fatti ritenuti provati, i documenti richiamati e la ragione conclusiva. Se la struttura fattuale coincide, la presenza di qualche argomento ulteriore in appello non apre automaticamente la strada al motivo ex art. 360 n. 5.
Conclusioni
La doppia conforme è una preclusione sostanziale che va verificata sulle ragioni di fatto della decisione, non sulla somiglianza formale delle motivazioni.
Fonte giurisprudenziale: Corte di Cassazione – Ordinanza n. 15191/2026 del 20 maggio 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cassazione/roma/2026/15191.html
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