Essere indagati e vederlo scritto sui giornali è un'esperienza che lascia il segno, anche quando il procedimento si chiude senza condanna. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 3288/2026 del 28 luglio 2026, ricorda i confini entro i quali la cronaca giudiziaria resta legittima e non diventa diffamazione.
Il caso
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Nel 2016 un'indagine coinvolgeva un anziano cittadino, ipovedente da oltre quarant'anni, accusato di aver indebitamente percepito la pensione di invalidità simulando la cecità assoluta. Diverse testate e siti web davano ampio risalto alla notizia, descrivendolo come un "falso cieco" e corredando talvolta gli articoli con fotografie che lo ritraevano in attività quotidiane.
Il procedimento penale si concludeva con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussisteva, essendo stata accertata la cecità assoluta. L'uomo citava allora le testate per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; dopo il suo decesso il giudizio proseguiva a cura degli eredi. Le convenute si difendevano sostenendo di aver riportato fedelmente i comunicati stampa della Procura e le risultanze delle indagini, alcune evidenziando di aver poi pubblicato l'esito favorevole.
Le questioni preliminari: notifiche, siti web e legittimazione
Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione parziale nei confronti di due convenuti: uno per mancata rinnovazione della notifica entro il termine perentorio, l'altro perché il sito web citato, bene immateriale e mero strumento di comunicazione, è privo di soggettività giuridica e non può essere parte processuale. Trattandosi di litisconsorzio facoltativo, l'estinzione non travolge l'intero giudizio ma solo i singoli rapporti processuali.
È stato inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva di tre società: una non era titolare dell'emittente alla data di pubblicazione, un'altra curava solo stampa e distribuzione senza responsabilità editoriale, la terza aveva acquisito la testata dopo i fatti.
Il principio: pertinenza, continenza e verità
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L'esercizio del diritto di cronaca scrimina la condotta solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni: la pertinenza, cioè l'interesse pubblico alla notizia; la continenza, cioè una forma espositiva corretta e rispettosa della dignità della persona; e la verità oggettiva dei fatti narrati, o quantomeno la verità putativa, configurabile solo se il cronista ha svolto un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti.
La decisione
Il Tribunale ha rilevato che tutte le testate rimaste in giudizio avevano legittimamente esercitato il diritto di cronaca: gli articoli avevano ad oggetto un fatto storicamente vero, cioè l'esistenza di un'indagine per una determinata ipotesi di reato, con corrispondenza tra quanto narrato e il contenuto degli atti del procedimento penale.
La narrazione aveva mantenuto tono impersonale, distinguendo il fatto dall'opinione e presentando l'interessato come persona sottoposta a indagini, non come colpevole: espressioni come "secondo gli inquirenti" o "l'ipotesi d'accusa" hanno garantito il rispetto della presunzione di non colpevolezza. Esclusa in radice l'antigiuridicità, la domanda risarcitoria degli eredi è stata rigettata.
Perché questa decisione è utile
Per chi si ritiene diffamato: l'esito favorevole del processo penale non rende automaticamente illecita la notizia pubblicata quando l'indagine era in corso. La valutazione si sposta su come la notizia è stata scritta e su quali fonti si fondava, e conviene documentare tempestivamente titoli, immagini, date e diffusione.
Per chi pubblica: la tutela passa dalla verifica delle fonti, dall'uso di formule che qualifichino l'ipotesi accusatoria come tale e dalla misura nelle immagini. E, sul piano pratico, resta decisivo individuare correttamente il soggetto editoriale responsabile: un sito web, in quanto tale, non può essere convenuto in giudizio.
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