Introduzione
Nella responsabilità da cosa in custodia il danneggiato non deve provare una colpa del custode, ma deve dimostrare il nesso tra la cosa e l’evento. La sentenza n. 7669/2026 del Tribunale di Roma del 14 maggio 2026 ribadisce questo schema e approfondisce il ruolo della condotta della vittima.
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Il nesso causale viene prima
L’art. 2051 c.c. fonda la responsabilità sul rapporto causale tra cosa custodita e danno. Il danneggiato deve quindi dimostrare che la cosa abbia concretamente partecipato alla produzione dell’evento e non limitarsi a provare che il danno si sia verificato in un luogo soggetto alla custodia altrui.
La prova liberatoria del custode
Una volta provato il nesso, il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, cioè un fattore esterno idoneo a interrompere la relazione causale. Può trattarsi di un evento naturale, del fatto di un terzo o della stessa condotta del danneggiato.
Il comportamento della vittima
La condotta del danneggiato può assumere efficacia causale esclusiva quando, valutata secondo il dovere di ragionevole cautela, rende la cosa una mera occasione dell’evento. La pronuncia sottolinea che non è sempre necessario attribuire a tale condotta caratteri di eccezionalità: ciò che conta è la sua efficienza causale concreta.
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Come documentare un sinistro
Fotografie immediate, stato dei luoghi, illuminazione, segnalazioni, testimonianze e documentazione medica sono elementi fondamentali. La prova deve permettere di ricostruire non soltanto il danno, ma il meccanismo attraverso cui la cosa avrebbe causato l’evento.
Mediazione e materia condominiale
La sentenza chiarisce anche che una domanda risarcitoria da fatto illecito non diventa automaticamente controversia condominiale solo perché coinvolge beni o soggetti del condominio. La qualificazione della domanda incide quindi anche sugli eventuali obblighi di mediazione.
Conclusioni
La responsabilità da custodia non significa risarcimento automatico. Il processo ruota attorno al nesso causale e alla verifica di eventuali fattori esterni o comportamenti della vittima capaci di interromperlo.
Fonte giurisprudenziale: Tribunale di Roma – Sentenza n. 7669/2026 del 14 maggio 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/roma/2026/7669.html
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