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Approfondimento · 9 min · 12 agosto 2026

Curriculum non veritiero e incarico dirigenziale a termine: la Corte d’Appello esclude la reintegrazione

La Corte d’Appello di Reggio Calabria riforma la decisione di primo grado e ritiene legittimo il recesso da un incarico apicale a termine fondato su dati professionali macroscopicamente sovrastimati

Un dirigente medico titolare di incarico quinquennale può ottenere la reintegrazione dopo il recesso? La sentenza n. 472/2026 della Corte d’Appello di Reggio Calabria distingue tra rapporto a tempo indeterminato e incarico dirigenziale a termine e valorizza la non veridicità dei dati professionali utilizzati nella selezione.

Curriculum non veritiero e incarico dirigenziale a termine: la Corte d’Appello esclude la reintegrazione

Con la sentenza n. 472/2026 del 22 giugno 2026, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione lavoro, ha affrontato una controversia relativa al recesso da un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa conferito a una dirigente medica all’esito di una procedura selettiva.

Il giudizio di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, disposto la reintegrazione e riconosciuto un’indennità risarcitoria. In appello, però, la Corte ha riformato la decisione, escludendo che si fosse in presenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato assistito da tutela reintegratoria.

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Il caso: un incarico quinquennale di direzione sanitaria

La dirigente aveva ottenuto un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa sanitaria. Nella procedura selettiva aveva prodotto una certificazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni svolte presso l’azienda sanitaria di provenienza.

In seguito, l’amministrazione aveva rilevato una forte divergenza tra i dati indicati nella documentazione utilizzata dalla candidata e quelli ufficialmente comunicati dall’ente di provenienza. Dopo il procedimento interno era stato disposto il recesso senza preavviso.

La decisione di primo grado

Il Tribunale aveva ritenuto non provata la commissione diretta o indiretta di un falso documentale da parte della dirigente. Poiché il documento era stato predisposto da soggetti dell’amministrazione di provenienza e i dati erano stati considerati ricostruibili in modo non univoco, il primo giudice aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ordinando la reintegrazione.

Per la Corte non era un rapporto a tempo indeterminato

La Corte d’Appello ha anzitutto modificato l’inquadramento giuridico della vicenda. L’incarico non costituiva un’assunzione stabile nel ruolo dell’azienda, ma un incarico dirigenziale quinquennale a termine, conferito all’esito di una procedura comparativa e caratterizzato da una componente fiduciaria.

Il contratto prevedeva una durata determinata e la possibilità di rinnovo soltanto attraverso un autonomo provvedimento motivato. La scadenza del quinquennio, quindi, non poteva trasformare il rapporto in un rapporto a tempo indeterminato né generare un diritto automatico alla prosecuzione dell’incarico.

Dopo la scadenza, niente diritto automatico alla reintegrazione

Alla data del provvedimento di recesso il primo quinquennio era già scaduto e non risultava un formale provvedimento di rinnovo o proroga. Il rapporto era proseguito soltanto di fatto.

Secondo la Corte, la situazione giuridica eventualmente lesa non era quindi quella di un rapporto stabile da reintegrare, ma, al più, l’aspettativa della dirigente a una corretta valutazione della possibilità di rinnovo dell’incarico. Anche nell’ipotesi di illegittimità dell’atto, la tutela sarebbe stata soltanto risarcitoria e non reintegratoria.

Il punto decisivo: la veridicità dei dati professionali

La Corte ha poi concentrato l’attenzione sulla documentazione professionale utilizzata nella procedura selettiva. Non era decisivo stabilire se la dirigente avesse materialmente formato un falso: occorreva verificare se i dati professionali presentati fossero veritieri e se avessero inciso sulla scelta fiduciaria dell’amministrazione.

Dagli atti emergeva una divergenza estremamente rilevante tra le prestazioni dichiarate e i dati ufficiali della struttura di provenienza. La Corte ha ritenuto che tale scarto non potesse essere ridotto a una semplice incertezza statistica.

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Dati macroscopicamente sovrastimati e fiducia compromessa

La sentenza richiama, tra gli esempi, prestazioni dichiarate nell’ordine di migliaia l’anno a fronte di numeri ufficiali dell’intera struttura enormemente inferiori. Secondo la Corte, si trattava di una rappresentazione professionale oggettivamente amplificata e idonea a incidere sulla valutazione comparativa tra i candidati.

Il fatto che la dirigente avesse avuto la disponibilità del documento prima di allegarlo alla domanda e lo avesse utilizzato nella procedura selettiva è stato valorizzato dalla Corte per affermare che la non veridicità del curriculum, nella parte rilevante ai fini della scelta, aveva compromesso il rapporto fiduciario.

La giusta causa di recesso

La Corte ha concluso che l’utilizzazione, nella procedura di conferimento dell’incarico, di dati professionali non veritieri e macroscopicamente gonfiati integrava una causa idonea a giustificare il venir meno della fiducia dell’amministrazione.

La vicenda è stata quindi qualificata come recesso da un incarico dirigenziale a termine sorretto da giusta causa, e non come licenziamento disciplinare da un rapporto a tempo indeterminato.

Respinte anche le accuse di ritorsione e mobbing

La dirigente aveva inoltre sostenuto che il recesso fosse ritorsivo, discriminatorio e inserito in un più ampio contesto di mobbing. Anche queste domande sono state respinte.

La Corte ha ritenuto che l’esistenza di una ragione effettiva del recesso, collegata alla documentazione professionale non veritiera, impedisse di qualificare il provvedimento come meramente pretestuoso. Quanto al mobbing, non è stata ravvisata la prova di una pluralità di condotte sistematiche e coordinate da un intento persecutorio.

La decisione finale

La Corte d’Appello ha accolto l’appello principale dell’azienda sanitaria, respinto l’appello incidentale della dirigente e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato integralmente il ricorso originario. La lavoratrice è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Perché questa sentenza è importante

La decisione è particolarmente significativa per chi ricopre incarichi dirigenziali a termine nel settore pubblico. La durata limitata dell’incarico e la necessità di un provvedimento motivato per il rinnovo incidono direttamente sul tipo di tutela eventualmente ottenibile in giudizio.

La sentenza evidenzia inoltre quanto la veridicità della documentazione professionale utilizzata in una procedura selettiva possa incidere sul rapporto fiduciario: anche in assenza della prova della materiale formazione di un falso, l’utilizzazione di dati professionali macroscopicamente non corrispondenti a quelli ufficiali può assumere rilievo decisivo.

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