È una delle domande più frequenti dopo una separazione: ho contribuito con i miei risparmi alla casa intestata solo all'altro coniuge, posso chiedere indietro quei soldi? La sentenza n. 495/2026 del Tribunale di Marsala offre una risposta articolata, che parte dal dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia.
Il caso
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Dopo la separazione, intervenuta nel 2022, una ex moglie conveniva in giudizio l'ex marito chiedendo la restituzione di somme confluite su conti correnti cointestati e asseritamente utilizzate per scopi non familiari, oltre a un indennizzo per aver finanziato con risorse proprie la ristrutturazione della casa familiare, immobile di proprietà esclusiva del marito. Sosteneva che il proprio apporto fosse sproporzionato rispetto alle sue sostanze e perciò ripetibile.
Il convenuto eccepiva l'indeterminatezza della domanda, la natura solidaristica dei contributi e quindi la loro irripetibilità, e proponeva eccezione di compensazione, allegando di aver a sua volta sostenuto spese per un immobile di proprietà esclusiva dell'attrice e versato somme sui conti cointestati poi usate dalla moglie per fini personali.
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Il principio: presunzione di contribuzione ai bisogni della famiglia
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendo la domanda sufficientemente determinata, e nel merito ha richiamato l'orientamento consolidato: le attribuzioni patrimoniali eseguite durante la convivenza matrimoniale per realizzare il progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione previsto dall'art. 143 c.c. e sono, come tali, sorrette da giusta causa e irripetibili.
Il coniuge che esegue a proprie spese migliorie o ampliamenti sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro, adibito a casa familiare, non acquista alcun diritto reale sul bene, ma soltanto un diritto personale di godimento.
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