Introduzione
Non tutte le rilevazioni elettroniche della velocità richiedono gli stessi presupposti amministrativi. Con l’ordinanza n. 7379/2026 del 27 marzo 2026, la Cassazione ha chiarito che l’utilizzo di apparecchi di rilevazione con postazioni mobili e presenza degli agenti accertatori non richiede un decreto prefettizio di autorizzazione, anche nei centri urbani.
Spazio pubblicitario
Postazione mobile e presenza degli agenti
La Corte distingue la fattispecie dalle ipotesi in cui l’accertamento avvenga mediante dispositivi collocati per il controllo da remoto senza contestazione immediata. Quando la rilevazione è effettuata con postazione mobile e agenti presenti, il decreto prefettizio non costituisce il presupposto indicato dalla pronuncia.
Il verbale di contestazione
La decisione precisa inoltre che non è necessario riportare nel verbale i dati identificativi di un decreto prefettizio che, per quella modalità di accertamento, non è richiesto. Contestare l’assenza di un atto non necessario non può quindi essere sufficiente per ottenere l’annullamento della sanzione.
La prova nel giudizio di opposizione
La Cassazione richiama anche i limiti delle censure sulla valutazione delle prove. Gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di trasformare il ricorso in una nuova discussione sul peso attribuito dal giudice ai diversi elementi istruttori.
Spazio pubblicitario
Cosa verificare realmente
In un’opposizione a verbale occorre individuare la concreta modalità di accertamento: tipo di apparecchiatura, presenza o meno degli agenti, luogo della rilevazione, segnalazione della postazione, modalità di contestazione e ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile. Solo questa ricostruzione permette di formulare contestazioni pertinenti.
Perché le formule generiche non bastano
Le opposizioni basate su eccezioni standardizzate rischiano di non cogliere la fattispecie concreta. Una censura può essere corretta per una postazione fissa e non esserlo per una mobile. Prima di agire serve quindi leggere il verbale e ricostruire come la velocità sia stata effettivamente rilevata.
Conclusioni
La pronuncia invita a distinguere le diverse modalità di controllo elettronico della velocità. Il decreto prefettizio non è un requisito indistinto per ogni utilizzo dell’autovelox.
Fonte giurisprudenziale: Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7379/2026 del 27 marzo 2026 – Diritto Pratico: https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cassazione/roma/2026/7379.html
Spazio pubblicitario


