Introduzione
Nei rapporti di appalto pubblico i ritardi nei pagamenti possono generare interessi di mora rilevanti. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10613/2026 del 7 luglio 2026, affronta il tema della prescrizione di tali interessi e richiama la disciplina europea sulle transazioni commerciali.
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Prescrizione decennale
Il Tribunale ha affermato che il credito per interessi di mora maturati sui corrispettivi di appalto non è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
Perché l’appalto non è una prestazione periodica
Il contratto di appalto non è normalmente un contratto di durata nel senso tecnico rilevante ai fini della prescrizione. Il pagamento del corrispettivo non assume natura periodica solo perché può essere frazionato in più scadenze.
Gli interessi seguono il credito principale
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La periodicità non può essere attribuita autonomamente al debito accessorio per interessi di mora quando il rapporto principale non presenta quella natura. Da qui la conclusione sulla prescrizione decennale.
Appalti pubblici e direttiva europea
La decisione richiama inoltre la direttiva 2000/35/CE, secondo cui un appalto pubblico di lavori può rientrare tra le transazioni commerciali che comportano la prestazione di servizi.
Documentare scadenze e pagamenti
Per verificare un credito per interessi occorre ricostruire con precisione fatture, SAL, certificazioni, scadenze, pagamenti e atti interruttivi della prescrizione. La quantificazione dipende dalla cronologia effettiva.
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