Introduzione
Difetti dell’opera e mancato completamento non sono la stessa cosa. La distinzione incide sui rimedi che il committente può utilizzare. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 129/2026 del 1° aprile 2026, chiarisce che quando l’opera non è stata completata secondo gli accordi trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento.
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Opera incompleta e art. 1453 c.c.
Se l’appaltatore non completa la prestazione promessa, il problema non riguarda soltanto vizi o difformità di un’opera consegnata. Si tratta di un inadempimento che può essere valutato secondo l’art. 1453 c.c., con i rimedi generali della risoluzione e del risarcimento.
Risarcimento e risoluzione sono autonomi
La Corte ricorda che la domanda di risarcimento non richiede necessariamente che venga chiesta anche la risoluzione del contratto. Le due domande possono essere proposte separatamente, pur avendo entrambe come presupposto l’accertamento dell’inadempimento.
Perché la qualificazione è importante
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Confondere un’opera incompleta con un’opera semplicemente viziata può portare a impostare male la domanda. Termini, prove e rimedi non coincidono completamente e devono essere individuati partendo dalla prestazione effettivamente promessa e da quella realmente eseguita.
Documentare lo stato dei lavori
Contratto, capitolato, cronoprogramma, fotografie e comunicazioni di contestazione sono essenziali per dimostrare quali attività mancassero e quale fosse il livello di completamento raggiunto.
Il danno deve essere provato
Anche quando l’inadempimento è evidente, il risarcimento richiede la prova delle conseguenze economiche. Costi di completamento, maggiori spese e altri pregiudizi devono essere collegati causalmente alla condotta dell’appaltatore.
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