Quando una convivenza finisce e ci sono figli, non serve necessariamente una causa contro l'altro genitore: si può presentare al Tribunale un accordo condiviso. La sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Catanzaro mostra come funziona questo percorso e quali sono i suoi limiti nel tempo.
Il caso
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Due genitori, mai sposati, avevano riconosciuto entrambi i due figli nati dalla loro convivenza. La famiglia viveva in un immobile di proprietà di uno dei due, gravato da un mutuo cointestato. Cessata l'unione, i genitori si sono rivolti insieme al Tribunale chiedendo di regolamentare in modo consensuale l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il contenuto dell'accordo
L'intesa prevedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento stabile presso la madre e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni su istruzione, educazione e salute. Il diritto di visita del padre era regolato con ampia libertà: due fine settimana al mese, due giorni infrasettimanali e periodi di vacanza con alternanza delle festività.
Sul piano patrimoniale, per evitare azioni di recupero del credito da parte della banca, la madre rinunciava all'assegnazione della casa familiare, destinata alla vendita per estinguere il mutuo; il padre si impegnava a contribuire al 50% del canone di locazione della nuova sistemazione, a versare un assegno mensile di 150 euro per i figli — tenuto conto del suo stato di disoccupazione — a farsi carico del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, e a continuare a pagare le rate del mutuo. L'assegno unico INPS, pari a 398 euro, sarebbe stato percepito integralmente dalla madre.
Il principio: l'accordo vale se è conforme all'interesse dei minori
Il Tribunale non si limita a ratificare ciò che i genitori scrivono. Nel caso in esame ha invitato le parti a rivedere l'accordo proprio nella parte relativa al mantenimento dei figli, e solo dopo aver verificato la conformità delle condizioni all'interesse superiore dei minori — e in assenza di rilievi del Pubblico Ministero — le ha recepite in sentenza. È questo il vero perimetro dell'autonomia dei genitori: possono decidere, ma nel limite del bene dei figli.
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Quando le condizioni cambiano
La vicenda non si è chiusa con la sentenza. Un successivo atto di precetto notificato dalla madre ha rivelato che l'assegno di 150 euro non era mai stato versato. Nel frattempo la madre aveva perso il lavoro e disdetto la locazione, trasferendosi con i figli in un appartamento concesso in comodato gratuito ma ritenuto inadeguato, mentre il padre aveva trovato un'occupazione stabile.
Il quadro mostra due cose: l'accordo recepito in sentenza è un titolo esecutivo, che consente di agire subito in caso di inadempimento; ma è anche una fotografia di un momento, che va aggiornata quando le condizioni economiche mutano in modo significativo.
Perché questa decisione è utile
Per chi si separa senza matrimonio: la via consensuale è più rapida e meno conflittuale, ma va costruita bene. Conviene indicare importi sostenibili, criteri chiari per le spese straordinarie e una gestione realistica di casa e mutuo.
Per chi ha già un accordo: se l'altro genitore non paga, l'esecuzione è possibile; se invece sono cambiati redditi, lavoro o abitazione, lo strumento corretto è la richiesta di revisione delle condizioni, non l'interruzione unilaterale dei versamenti.
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